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Regolamento generale dei servizi di verifica sui sistemi
di misura dell’energia elettrica in ambito fiscale.

1. Dichiarazione di proprietà

Il presente Regolamento generale dei servizi di verifica sui sistemi di misura dell’energia elettrica in ambito fiscale (nel seguito semplicemente Regolamento) è di proprietà della D.M.E. S.r.l. (nel seguito semplicemente D.M.E.).

Esso viene reso disponibile a quanti interessati ai servizi di verifica oggetto del presente Regolamento o su esplicita richiesta dell'interessato stesso oppure nell'area dedicata del sito aziendale della D.M.E.

Alcuna riproduzione totale o parziale del presente Regolamento che esula dal rapporto contrattuale instaurato è consentita senza autorizzazione scritta della stessa D.M.E.

2. Scopo del presente Regolamento

Lo scopo del presente Regolamento è dettagliare il processo di realizzazione dei servizi di verifica in impianto di contatori e di sistemi di misura dell’energia elettrica attiva utilizzati in ambito fiscale, di verifica in laboratorio di contatori di energia elettrica attiva, antecedente all’installazione e di verifica in laboratorio di trasformatori di corrente e di tensione in BT ed MT antecedente all’installazione secondo le modalità riportare nella Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23/D del prot. 145251 29/12/2015 “Coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei sistemi di misura per i fini fiscali alla luce della guida CEI 13-71”, la circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 18/D del prot. 141508 18/12/2015 “Istruzioni operative per le verifiche dei sistemi di misura elettrici per fini fiscali secondo la guida CEI 13-71”, la circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 24/D del prot.145268 del 29/12/2015 “Trasmissione modelli di certificato di prova secondo la guida CEI 13-71 dei trasformatori voltmetrici ed amperometri-ci e del relativo certificato di accoppiamento con il contatore”.

Definisce i requisiti contrattuali dalla definizione dei requisiti contrattuali dalla sottoscrizione di ordine o contratto, alla effettuazione delle ispezioni in impianto o dalle verifiche preliminari dei prodotti sopra elencati eseguite presso la propria sede fino all’emissione del relativo rapporto di verifica fiscale.

3. Campo di applicazione del presente Regolamento

Il presente Regolamento si applica ai servizi di verifica in impianto di contatori e di sistemi di misura dell’energia elettrica attiva utilizzati in ambito fiscale, di verifica in laboratorio di contatori di energia elettrica attiva, antecedente all’installazione e di verifica in laboratorio di trasformatori di corrente e di tensione in BT ed MT antecedente all’installazione.

Nessuno tipo di ispezione e di verifica preliminare, viene affidata a terzi. Pertanto tutte le attività di verifica vengono effettuate esclusivamente dai dipendenti della D.M.E. S.r.l.

4. Soggetti interessati al presente Regolamento

I Soggetti interessati al Presente Regolamento sono:

- il Cliente del servizio di ispezione e di verifica preliminare;
- l'Utente (gestore officina elettrica) del sistema di misura oggetto di verifica ai sensi del D.lgs. n° 504/95 (testo unico delle accise);
- la D.M.E. S.r.l. in qualità di Organismo di Ispezione di Tipo C accreditato secondo la norma UNI EN CEI ISO/IEC 17020:2012;
- L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in qualità di Amministrazione Finanziaria come preposto alla gestione dell’accisa sull’energia elettrica ai sensi del D.lgs. n° 504/95 (testo unico delle accise);
- l'Organismo di Accreditamento ACCREDIA in qualità di Ente unico nazionale di accreditamento, riconosciuto dallo Stato
Italiano.

5. Modalità di Gestione del presente Regolamento

5.1 Predisposizione ed Emissione del presente Regolamento

La Direzione con la collaborazione del responsabile qualità cura la predisposizione, l'emissione e l'aggiornamento del presente Regolamento.

Questa provvede alla predisposizione del presente Regolamento in modo che, in accordo alla Politica per la Qualità definita ed ai requisiti cogenti applicabili riportati nel successivo paragrafo 7, sia dettagliato il processo di realizzazione dei servizi di verifica in impianto sui sistemi di misura e della verifica antecedente l’installazione sui dispositivi di energia elettrica in ambito fiscale.
Prima della definitiva emissione, il presente Regolamento viene verificato ed approvato dal Legale Rappresentante della D.M.E. S.r.l.

5.2. Distribuzione del presente Regolamento

Il responsabile della qualità provvede alla distribuzione del presente Regolamento a quanti siano interessati e a quanti lo richiedano esplicitamente. Le copie poste in distribuzione possono essere copie controllate e copie non controllate. L'identificazione del tipo di copia (controllata o non controllata) avviene sulla seconda pagina del presente Regolamento. Solamente le copie controllate vengono mantenute aggiornate a seguito di revisioni del presente Regolamento.

Inoltre la Direzione con la collaborazione del responsabile qualità procede all'aggiornamento del presente Regolamento in relazione a modifiche rilevanti dei processi e delle attività relative alle verifica in impianto sui sistemi di misura e della verifica antecedente l’installazione sui dispositivi di energia elettrica in ambito fiscale. Tali aggiornamenti prima della definitiva emissione vengono verificati e approvati dal Legale Rappresentante.

5.3 Aggiornamento del presente Regolamento

L'avvenuta modifica del presente Regolamento, la natura della stessa, nonché le relative motivazioni vengono evidenziate aggiornando la tabella dello stato delle revisioni riportata nella pagina 2 del presente Regolamento. Tale tabella consente di mantenere aggiornata la storia delle modifiche apportate, fornendo una traccia dei cambiamenti avvenuti. La revisione "0" corrisponde sempre alla prima emissione oppure alle riedizioni del presente Regolamento. Ogni qualvolta viene apportata una modificata, si aggiorna automaticamente lo stato di revisione del presente Regolamento e la suddetta tabella delle revisioni. Il massimo valore che può assumere l'indice di revisione del presente Regolamento è 4. La successiva revisione del presente Regolamento comporta la riedizione del Regolamento stesso con azzeramento del relativo indice di revisione

6. Obiettivi del presente Regolamento

Gli obiettivi del presente Regolamento sono stabilire in maniera completa, chiara e senza ambiguità:

- le responsabilità, gli obblighi, i diritti e i doveri di tutti i Soggetti interessati all'applicazione del presente Regolamento e riportati al precedente paragrafo 4;
- le attività necessarie per l’effettuazione delle verifica in impianto sui sistemi di misura e della verifica antecedente
l’installazione sui dispositivi di energia elettrica in ambito fiscale;
- le interfacce e i rapporti reciproci tra i Soggetti interessati all'applicazione del presente Regolamento, riportati al
precedente paragrafo 4, per assicurare la piena soddisfazione reciproca, nel rispetto dei ruoli e delle parti;
- tempi, costi ed impegni contrattuali relativi al servizio di verificazione oggetto del presente Regolamento.

7. Riferimenti normativi

- Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23/D del prot. 145251 29/12/2015 “Coordinamento tecnico in
materia di operazioni di verificazione dei sistemi di misura per i fini fiscali alla luce della guida CEI 13-71”;
- D.lgs. n° 504/95 (testo unico delle accise) Artt. 5, 18, 58;
- Nota congiunta Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia delle Dogane, prot. MiSE n.96392 e prot.AD n.62653 del 23 maggio 2011, trasmessa con la circolare dell’Agenzia n.17/D di pari data:
“Controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva e complessi di misura elettrici utilizzati per l’accertamento dei flussi energetici ai fini fiscali. Trasmissione circolare congiunta”;
- Nota congiunta Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia delle Dogane, prot. MiSE n.73991 e prot.AD n.24643 del 6 maggio 2013, trasmessa con la circolare 7/D dell'Agenzia di pari data:
“Controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva e sistemi di misura elettrici utilizzati per l’accertamento dei flussi energetici ai fini fiscali. Elenco dei laboratori di taratura provvisoriamente autorizzati”
- Nota Agenzia delle dogane – Direzione centrale antifrode e controlli prot.112519 del 9 ottobre 2014;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n° 60 del 24/03/2015;
- Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 9/D del prot.182986 21/07/2015
“Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico 24 marzo 2015, n.60. Istruzioni operative e trasmissione dei modelli di certificato di prova
di sistemi di misura elettrici per fini fiscali”;
- Guida CEI 13-71:
“Sistemi di misura dell’energia elettrica (c.a.) – Guida alla composizione, installazione e
verifica” – pubblicazione 2015 – 08;
- Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 18/D del prot. 141508 18/12/2015
“Istruzioni operative per le
verifiche dei sistemi di misura elettrici per fini fiscali secondo la guida CEI 13-71”;
- Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23/D del prot.145251 del 29/12/2015
“Coordinamento tecnico in
materia di operazioni di verificazione dei sistemi di misura per i fini fiscali alla luce della guida CEI 13-71”;
- Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 24/D del prot.145268 del 29/12/2015
“Trasmissione modelli di certificato di prova secondo la guida CEI 13-71 dei trasformatori voltmetrici ed amperometrici e del relativo certificato di accoppiamento con il contatore”;
- Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 6/D del prot.27701 del 22/03/2016
“Accertamento quantitativo di prodotti sottoposti ad accisa tramite misuratori non MID installati in spazi doganali. Termine del 30 ottobre 2016 di cui art.22 del D.lgs. 22/07. Precisazioni fiscali.”;
- Nota Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot.35974 del 22/03/2016:
“Coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei sistemi di misura elettrici per i fini fiscali alla luce della guida CEI 13- 71. Elenco dei laboratori autorizzati. Precisazioni.”;
- Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 21/D prot.102887 del 13/09/2016:
“Inserimento di Società nell’elenco dei laboratori di prova su sistemi elettrici per i fini fiscali. Controllo terzietà ed imparzialità. Termine per l’accreditamento per i laboratori in precedenza autorizzati”
- nota Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione centrale antifrode e controlli prot.22772 del 28 febbraio 2017;
- circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 06/D prot. 50790 del 02 Maggio 2017
Coordinamento tecnico delle procedure di l’accreditamento propedeutico all’autorizzazione ad effettuare la verificazione dei sistemi di misura per i fini fiscali. Integrazioni alla circolare 23/D del 29 dicembre 2015
- nota Agenzia delle Dogane 64091 del 31/03/2017:
laboratori autorizzati a prestare supporto all’Agenzia nei controlli su i sistemi di misura elettrici. Precisazione alla circolare 21/D 13/09/2016
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012
" Valutazione della conformità - Requisiti per il Funzionamento di vari tipi di Organismi che eseguono Ispezioni"
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005
" Valutazione della conformità - Vocabolario e Principi Generali"
- Regolamento Generale ACCREDIA RG-03
"Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione", nella
revisione in vigore (*)
- Documento ACCREDIA LS-03
"Elenco norme e documenti di riferimento per l'accreditamento degli Organismi di
Ispezione " nella revisione in vigore (*)

(*) I documenti emessi da ACCREDIA e citati nel presente Regolamento si intendono sempre nella loro revisione in vigore, reperibile sul sito www.accredia.it.

8. Termini e definizioni

Nell'ambito del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni.

Si precisa che tali termini sono ripresi dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 e dal D.lgs. n° 504/95 (testo unico
delle accise)
riferiti al contesto nel quale il presente Regolamento si applica.

Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, dell’Agenzia delle dogane preposti alla gestione dell’accisa sui prodotti energetici, sull’energia elettrica, sugli alcolici e sulle bevande alcoliche e alla gestione delle altre imposte indirette.

Accisa: indica l’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo.

Codice d’accisa: è un codice di una sequenza alfanumerica composta sempre da tredici caratteri ed è attribuito dalla Agenzia delle Dogane alle officine elettriche.

Prodotto "sottoposto" ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise.

Prodotto "soggetto" ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta non è stato assolto.

Prodotto "assoggettato" ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta è stato assolto.

Il deposito fiscale: l’impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’Amministrazione finanziaria.

Rapporto di verifica fiscale (RVF): documento emesso a valle dell’attività di verifica ai sensi della circolare della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 18/D del prot. 141508 18/12/2015 “Istruzioni operative per le verifiche dei sistemi di misura elettrici per fini fiscali secondo la guida CEI 13-71” e la circolare della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 24/D del prot.145268 del 29/12/2015 “Trasmissione modelli di certificato di prova secondo la guida CEI 13-71 dei trasformatori voltmetrici ed amperometrici e del relativo certificato di accoppiamento con il contatore”.

Controlli fiscali: attività di tutela erariale del gettito fiscale relativamente all’imposta sull’energia elettrica e sui combustibili utilizzati nella sua generazione ai sensi del D.lgs. n. 504/95, artt. 18 e 58.

Controlli fiscali casuali: attività effettuate dall’Agenzia delle Dogane, ovvero dalle ditte iscritte nell’elenco dei laboratori autorizzati pubblicato nel sito della Agenzia delle Dogane. Nella dizione della normativa metrologico - legale, i controlli svolti dall’Agenzia sono classificati come controlli casuali dove la periodicità viene stabilita dalla Agenzia delle Dogane, mentre usando la terminologia relativa al sistema delle accise, si parla di verifiche di primo impianto; verifiche successive, eccetera.);

Verifica di primo impianto o prima verifica periodica: la verifica di primo impianto è la prima verifica eseguita in impianto su un sistema di misura dell’energia elettrica ad uso fiscale normalmente coincidente con l’attivazione di una officina elettrica.

Verifica periodica successiva alla verifica di primo impianto: la verifica periodica è la verifica eseguita in impianto su un sistema di misura dell’energia elettrica ad uso fiscale con le periodicità dei controlli casuali stabilite dalla Agenzia delle Dogane.

Verifica straordinaria: la verifica straordinaria è la verifica eseguita in impianto diversa dalla verifica di primo impianto e dalla verifica periodica quando occorre rieseguire la verifica per esempio per il cambio di parti del sistema di misura.

Organismo di Accreditamento: Organismo autorevole che rilascia l'accreditamento, ossia attestazione di terza parte relativa ad un Organismo di valutazione della conformità che comporta la dimostrazione formale della sua competenza ad eseguire compiti specifici di valutazione della conformità, la cui autorità deriva, generalmente, dai Governi nazionali. Nell'ambito del presente Regolamento, l'Organismo di accreditamento è rappresentato da ACCREDIA S.r.l.

Organismo di Valutazione della Conformità Accreditato: Organismo che fornisce servizi di valutazione della conformità a seguito di ottenimento dell'accreditamento da parte di un Organismo di accreditamento per le attività di verifica di ispezioni e di verifiche preliminari su sistemi di misura di energia elettrica in ambito fiscale.

Valutazione: processo sistematico, indipendente, documentato per l'ottenimento di registrazioni, esposizioni di fatti o altre informazioni pertinenti e loro obiettiva analisi ed esame per determinare in quale misura i requisiti specificati sono soddisfatti.

Sistema di misura: insieme di uno o più strumenti di misura e in molti casi altri dispositivi appositamente connessi e adattati per fornire informazione usata allo scopo di stabilire, in intervalli specificati, valori misurati di grandezze di specie specificate. Per sistemi di misura di energia elettrica in ambito fiscale si intende l’insieme del contatore e degli eventuali trasformatori di misura ad essi connessi che realizzano la misura dell’energia elettrica.

Contatore di misura di energia elettrica: apparecchio destinato a misurare l’energia attiva mediante integrazione della potenza attiva rispetto al tempo.

Trasformatore di corrente (TA): trasformatore di misura in cui la corrente secondaria, in condizioni normali di impiego, è praticamente proporzionale alla corrente primaria ed è sfasata rispetto a questa di un angolo prossimo a zero per un senso appropriato delle connessioni.

Trasformatore di tensione (TV): trasformatore di misura in cui la tensione secondaria, in condizioni normali di impiego, è praticamente proporzionale alla tensione primaria e sfasata rispetto a questa di un angolo prossimo a zero per un senso appropriato delle connessioni.

Sigilli: sistema di protezione ed identificazione applicato sulle parti fiscalmente rilevanti del sistema di misura di energia elettrica o di singole parti.

Titolare del sistema di misura dell’energia elettrica o dei singoli componenti (contatore TA e TV): la persona fisica o giuridica titolare della proprietà del contatore o del dispositivo o che, ad altro titolo, ne ha la disponibilità. Nel presente Regolamento si distingue tra Cliente del servizio di verificazione e Cliente o Utilizzatore del dispositivo.

Requisiti specificati: necessità o aspettative stabilite e precisate in documenti normativi quali leggi, regolamenti, norme e specifiche tecniche. Nell'ambito del presente Regolamento i requisiti specificati sono riferiti ai dispositivi di cui alla Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23/D del prot. 145251 29/12/2015“Coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei sistemi di misura per i fini fiscali alla luce della guida CEI 13-71”;

Procedura: modo specificato per svolgere un'attività o un processo.

Prodotto: risultato di un processo. Nell'ambito del presente Regolamento, il prodotto può essere rappresentato dalla documentazione dei rapporti di verifica fiscali RVF rilasciata dalla D.M.E. a seguito della ispezione e della verifica preliminare su sistemi di misura di energia elettrica in ambito fiscale secondo le modalità riportate Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23/D del prot. 145251 29/12/2015.

Ispezione: esame di un prodotto, di un processo o di una installazione e determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali.

Riesame: verifica dell'idoneità, dell'adeguatezza e dell'efficacia delle attività di valutazione e dei risultati di queste attività, per quanto concerne il soddisfacimento di requisiti specificati da parte del dispositivo oggetto di valutazione della conformità.

Ricorso, appello: richiesta indirizzata dal richiedente l'attività di ispezione all'Organismo di ispezione, o all'Organismo di accreditamento, per la riconsiderazione, da parte di tale Organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quegli oggetti.

Reclamo: espressione d'insoddisfazione, diversa dal ricorso manifestata da una persona o da una organizzazione ad un Organismo di ispezione o ad un organismo di accreditamento, relativa alle attività di tale Organismo, per la quale è attesa una risposta.

Tecnico verificatore: Persona interna alla D.M.E. che ha le competenze tecniche per effettuare le verifiche in impianto sui sistemi di misura e le verifiche antecedenti l’installazione sui dispositivi di energia elettrica in ambito fiscale secondo le modalità richiamate dalla Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23/D del prot. 145251 29/12/2015 “Coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei sistemi di misura per i fini fiscali alla luce della guida CEI 13-71” e che è in grado di dimostrare la propria indipendenza, integrità ed imparzialità nell'effettuazione di tali attività operative.

9. Presentazione della D.M.E.

La D.M.E. S.r.l. è situata nel comune di Torino in via Cesana, 37 ed è facilmente raggiungibile sia attraverso la rete viaria ordinaria che quella autostradale. Dal 2001 ha iniziato ad operare quale laboratorio riconosciuto dalla Agenzia delle Dogane e grazie all’esperienza maturata negli anni, all’utilizzo di apparecchiature di ultima generazione, alle competenze fiscali, è riuscita ad affermarsi sul territorio. Dal 2009 è membro fondatore della associazione AME. Tale associazione riunisce le ditte ed i laboratori che forniscono consulenza e servizi alle aziende utilizzatrici, produttrici e distributrici di energia elettrica provvedendo alla verifica, alla certificazione ed alla taratura di strumenti di misurazione dell’energia.
Al fine di offrire un servizio migliore in termini di qualità, nel 2012 ha implementato e certificato ISO 9001 il proprio sistema di Gestione legato alle verifiche di sistemi di misura di energia elettrica in ambito fiscale Dal Gennaio 2013 ha avviato tutte le attività per l’accreditamento del laboratorio secondo le UNI CEI EN ISO 17025 per la verifica di sistemi di misura dell’energia elettrica operanti in ambito fiscale (attuale core business dell’azienda). Attività sospesa in virtù delle evoluzioni tecnico- normative del settore.
A gennaio 2017 in seguito ad un riassetto organizzativo generale, dovuto anche ai documenti emessi dalla Agenzia delle dogane e dei Monopoli ha definito le nuove linee di Business dell’azienda indirizzandole esclusivamente alle attività di servizi. A febbraio 2017 la D.M.E. di Della Monica Sergio è stata conferita nella D.M.E. S.r.l. con relativa voltura del certificato ISO 9001 e dell’Autorizzazione delle Dogane (prot. 2204/VIII del 13/04/2001) del 27/01/2017, rimanendo invariata la struttura e i dipendenti.
A marzo 2017 ha avviato l’iter di accreditamento come Organismo di ispezione Tipo C per le attività di verifica sui sistemi di misura dell’energia in ambito fiscale. La D.M.E. ha da sempre tra i suoi obbiettivi la crescita della soddisfazione del Cliente attraverso il rispetto sia dei requisiti cogenti della normativa attuale, sia delle caratteristiche dell’utente stesso, organizzando i propri processi in un sistema SGQ nell’ottica di un miglioramento continuo.

Le attività della D.M.E. sono divise in:
- Verifica in impianto di contatori e di sistemi di misura dell’energia elettrica attiva utilizzati in ambito fiscale;
- Verifica in laboratorio di contatori di energia elettrica attiva, antecedente all’installazione;
- Verifica in laboratorio di trasformatori di corrente e di tensione in BT ed MT antecedente all’installazione

10. Dichiarazione di indipendenza, imparzialità ed integrità

Le attività di verifica oggetto del presente Regolamento sono effettuati dalla D.M.E. in accordo ai principi di indipendenza, imparzialità ed integrità caratterizzanti gli Organismi di Ispezione di Tipo C dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e sanciti dall'accreditamento ACCREDIA in accordo al relativo Regolamento RG-03 e dalla Circolare della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 21/D prot.102887 del 13/09/2016 “Inserimento di Società nell’elenco dei laboratori di prova su sistemi elettrici per i fini fiscali. Controllo terzietà ed imparzialità. Termine per l’accreditamento per i laboratori in precedenza autorizzati”.

Il Legale Rappresentante della D.M.E. con il supporto del responsabile della qualità assicura la totale diffusione ed attuazione del Codice Etico allo scopo predisposto.

Tutto il Personale della D.M.E. e a tutti i livelli sottoscrive tale Codice Etico e quindi l'impegno ad assicurare il sistematico rispetto dei succitati principi, con particolare riferimento alle attività direttamente coinvolte od interessate alle verifiche in impianto sui sistemi di misura e alle verifiche antecedenti l’installazione sui dispositivi di energia elettrica in ambito fiscale ai sensi della Circolare della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23/D del prot. 145251 29/12/2015 “Coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei sistemi di misura per i fini fiscali alla luce della guida CEI 13-71”.

Il Legale Rappresentante della D.M.E. assicura l'attuazione di tutte le necessarie misure ed azioni per assicurare che le verifiche siano effettuate in modo da garantire i succitati principi. A tale riguardo, il Legale Rappresentante della D.M.E. cura l'effettuazione di ispezione finalizzate a verificare da parte del Personale interessato il pieno e sistematico rispetto di tali principi. Qualsiasi violazione viene debitamente registrata, così come le azioni conseguenti.

11. Modalità Operative

11.1. Determinazione requisiti servizio di ispezione

I requisiti del servizio di verifica per le attività in impianto sono i seguenti:
- dati relativi al Cliente;
- ubicazione dell’impianto;
- tipologia di verifica (primo impianto o periodica)
- tempi e modalità operative;
- costi totale dell’ispezione e modalità di pagamento;
- condizioni generali e specifiche.

I requisiti del servizio di verifica in laboratorio sono i seguenti:
- dati relativi al Titolare del dispositivo;
- dispositivo/i da sottoporre a verifica preliminare;
- tempi e modalità operative;
- costi totali della verifica preliminare e modalità di pagamento;
- condizioni generali e specifiche.

Tali requisiti vengono formalizzati in apposito contratto o documenti contrattuali similari, affinché il servizio stesso possa essere erogato con chiara, completa e adeguata formalizzazione dei requisiti contrattuali stessi. È pertanto cura del Responsabile Commerciale della D.M.E. con il supporto del Responsabile Tecnico provvedere alla predisposizione dei documenti contrattuali da sottoporre alla firma del Rappresentante Legale della D.M.E. e del Cliente.

Alcun servizio di verifica può essere realizzato senza che i relativi requisiti contrattuali siano stati determinati, formalizzati e debitamente sottoscritti tra il Cliente e la D.M.E.

VERIFICHE IN IMPIANTO SUI SISTEMI DI MISURA
Identificazione del sistema di misura da verificare in impianto e relativo tipo di verifica (prima verifica o verifica periodica)

Ai fini della determinazione dei requisiti del servizio di verifica, le informazioni relative al sistema di misura da verificare sono riferite a:
1) rapporti di verifica relative alle precedenti verifiche dei dispositivi coinvolti nella attività di verifica;
2) tipo impianto a cui è collegato il sistema di misura (fotovoltaico, eolico, cogeneratore, etc);
3) schema unifilare dell’impianto
4) schema di collegamento dei dispositivi coinvolti nella attività di verifica;

Nel caso la documentazione non sia raccolta in fase contrattuale, dovrà essere resa disponibile in fase di verifica in impianto dal Cliente.

Sito dove effettuare la verifica in impianto
Il sito dove effettuare la verifica in impianto del sistema di misura è quello indicato dal Cliente e questi deve fornire tutte le indicazioni necessarie per il suo raggiungimento e tutte le ulteriori informazioni utili ad assicurare un accesso ed una permanenza regolare ed in sicurezza.

Se il sito dove effettuare la verifica è di proprietà dell'utilizzatore del sistema di misura diverso dal Cliente, è cura del Cliente farsi carico di documentare la circostanza all'utilizzatore stesso, chiedendo di prestare la massima disponibilità per assicurare la regolare e sicura effettuazione della verifica stessa.

Laddove siano necessarie autorizzazioni all'accesso al sito dove effettuare la verifica, è cura del Cliente provvedervi. Nel contempo, in tali circostanze, è cura del Responsabile Tecnico della D.M.E. fornire al Cliente tutte le informazioni allo scopo necessarie e verificare la disponibilità delle autorizzazioni previste, prima di procedere all'organizzazione della verifica da effettuare.

In entrambi i casi, è cura del Cliente indicare le interfacce proprie e/o dell'utilizzatore presso cui effettuare la verifica e fornire tutte le informazioni ed i relativi documenti inerenti rischi specifici per la salute e la sicurezza sul lavoro.

VERIFICHE IN LABORATORIO ANTECEDENTI L’INSTALLAZIONE
Identificazione delle parti del sistema di misura da verificare

Ai fini della determinazione dei requisiti per le verifiche in laboratorio, le informazioni relative ai dispositivi da verificare sono riferite a:
- contatori di energia elettrica attiva;
- trasformatori di corrente;
- trasformatori di tensione BT;
- trasformatori di tensione MT;

Per poter effettuare la verifica in laboratorio occorre che il dispositivo sottoposto a verifica sia correttamente funzionante e
in caso contrario deve essere prima riparato o sostituito a cura del Cliente. Conseguentemente, i dispositivi che durante
le verifiche dovessero manifestare anomalie di funzionamento, dovranno essere riparati a cura del Cliente e poi sottoposti
nuovamente a verifica. Pertanto, il Cliente è tenuto a comunicare qualsiasi anomalia sul funzionamento del dispositivo, in
modo da evitare che i necessari controlli, collaudi e prove ai fini della verifica vengano ripetuti e quindi fatturati 2 volte.

Infine è cura del Cliente rendere disponibile la documentazione tecnica riferita al dispositivo da verificare

Il sito dove vengono effettuate le verifiche antecedenti l’installazione è la sede del laboratorio della D.M.E.

Tempi e modalità operative per l'effettuazione della verifica in impianto su sistemi di misura di energia elettrica attiva in ambito fiscale.
In fase di definizione del rapporto contrattuale, il Responsabile Commerciale con il supporto del Responsabile Tecnico stabilisce le tempistiche relative al servizio richiesto ed in particolare i tempi entro i quali sarà erogata l’attività di verifica.

Qualora il Cliente proponesse tempistiche diverse, è cura delResponsabile Commerciale con il supporto del Responsabile Tecnico riesaminarle e stabilire le azioni caso per caso.

Vengono di seguito presentate le principali tempistiche allo scopo stabilite dalla D.M.E. per le principali fasi di sviluppo del processo di verifica in impianto. Soluzioni diverse vengono prese in considerazione e riesaminati dalla D.M.E. e qualora diverse da quelli di seguito stabilite, vengono formalizzate all'interno della documentazione contrattuale allo scopo predisposta.

Si precisa che le tempistiche di seguito riportate si riferiscono a giorni lavorativi

Tempistiche emissione Offerta Economica
> 5 gg lav.
L'Offerta Tecnico- Economica per la verifica in impianto viene predisposta dal Responsabile Commerciale entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Preventivo debitamente compilata dal Cliente.

Qualora il dispositivo, diversamente da quanto indicato dal Cliente, dovesse risultare non correttamente funzionante e quindi da riparare, il relativo preventivo di spesa viene predisposto entro 10 giorni lavorativi dalla relativa richiesta di riparazione da parte del Cliente a seguito di debita comunicazione di dispositivo da riparare.

Tempistiche effettuazione verifica in impianto presso il sito indicato del Cliente
> 30 gg lav./35 gg lav.

L'effettuazione della attività di verifica presso il sito indicato dal Cliente sarà effettuata:
- entro 30 giorni lavorativi dall'accettazione formale dell'Offerta Tecnico-Economica o dall'Ordine del Cliente;
- entro 30 giorni lavorativi dalla formale richiesta di intervento del Cliente dopo l’acquisizione dell’ordine quando l’acquisizione dell’ordine non coincide temporalmente con la richiesta di intervento (impianto da terminare,
scadenza verifiche periodiche etc).

Resta inteso, assunte le criticità logistiche legate a tale tipo di intervento, che il Cliente deve farsi carico di organizzare quanto di sua competenza (comunicazione all'utilizzatore del dispositivo, autorizzazioni all'accesso, comunicazioni rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro) senza indebiti ritardi che andrebbero ad impattare sulla suindicata tempistica, che restano confermati esclusivamente a partire dal completamento delle attività propedeutiche all'intervento presso il sito indicato.

A tali tempi si devono aggiungere 5 giorni lavorativi per l'emissione del relativo Rapporto di verifica fiscale.

Tempi e modalità operative per l'effettuazione delle verifiche in laboratorio antecedenti l’installazione.
In fase di definizione del rapporto contrattuale, il Responsabile Commerciale con il supporto del Responsabile Tecnico stabilisce le tempistiche relative al servizio richiesto ed in particolare i tempi entro i quali sarà erogata l’attività di ispezione.

Qualora il Cliente proponesse tempistiche diverse, è cura del Responsabile Commerciale con il supporto del Responsabile Tecnico riesaminarle e stabilire le azioni caso per caso.

Vengono di seguito presentate le principali tempistiche allo scopo stabilite dalla D.M.E. per le principali fasi di sviluppo del processo di verifica in laboratorio. Soluzioni diverse vengono prese in considerazione e riesaminati dalla D.M.E. e qualora diverse da quelli di seguito stabilite, vengono formalizzate all'interno della documentazione contrattuale allo scopo predisposta.

Si precisa che le tempistiche di seguito riportate si riferiscono a giorni lavorativi

Tempistiche emissione Offerta
> 5 gg lav.
L'Offerta Tecnico-Economica per
la verifica preliminare del dispositivo nella sede di D.M.E. viene predisposta dal Responsabile Commerciale entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Preventivo debitamente compilata dal Cliente.

Qualora il dispositivo, diversamente da quanto indicato dal Cliente, dovesse risultare non correttamente funzionante e quindi da riparare, viene emesso il rapporto di verifica fiscale riportante l’anomalia riscontrata restituendo il dispositivo al Cliente.

Tempistiche effettuazione verifica in laboratorio e riconsegna del dispositivo
> 15 gg lav./20 gg lav.

L'effettuazione della verifica in laboratorio è effettuata entro:
- 15 giorni lavorati dal giorno successivo alla data di ricevimento del dispositivo;
A tali tempi si devono aggiungere 5 giorni lavorativi per l'emissione del relativo Rapporto di verifica fiscale.

Il dispositivo sarà riconsegnato secondo le modalità definite in contratto entro 20 giorni lavorativi dal giorno successivo alla
data di ricevimento del dispositivo

I tempi si intendono dispositivo pronto per la spedizione.

Costi e modalità di pagamento verifiche in impianto e verifiche in laboratorio

I costi complessivi che il Cliente deve sostenere per il servizio di verifica in impianto di sistemi di misura in ambito fiscale e per le verifiche in laboratorio sono stabiliti in via generale dal Listino Prezzi, che rappresenta la base di partenza utilizzata dal Responsabile Commerciale della D.M.E. per la formulazione di specifiche Offerte Tecnico-Economiche. Tale Listino Prezzi viene predisposto e tenuto aggiornato dal Responsabile Commerciale con il supporto del Responsabile Tecnico e reso operativo a seguito di approvazione dal Rappresentante Legale della D.M.E.

Il Listino Prezzi stabilisce:
- il costo unitario del servizio di verifica in impianto / verifica in laboratorio per ogni tipologia di dispositivo;
- gli eventuali costi di spedizione per i dispositivi verificati in laboratorio, se a cura della D.M.E.;
- gli eventuali costi di trasferta per le verifiche in impianto nel sito indicato dal Cliente;
- le fasce di sconto in relazione al numero di dispositivi da sottoporre a verificazione;
- le condizioni di pagamento.

Ciò premesso, a partire da tale Listino Prezzi, sulla base di considerazioni e strategie di natura commerciale, il Responsabile Commerciale della D.M.E. può applicare condizioni particolari e personalizzate che provvede a formalizzare su documenti allegati al Listino Prezzi, oppure predisponendo uno specifico Listino Prezzi Personalizzato. In definitiva, anche sulla base delle informazioni fornite dal Cliente, il costo effettivo che questi deve riconoscere alla D.M.E. è quello stabilito nella documentazione contrattuale allo scopo sottoscritta dal Cliente e dal rappresentante legale della D.M.E.

Condizioni generali e specifiche
Tali condizioni generali, meglio specificate nei successivi paragrafi, sono tipicamente quelle che riguardano le responsabilità reciproche e gli impegni assunti rispetto alla legge, alle normative e ai regolamenti applicabili, mentre quelle specifiche sono esplicitazioni di quelle generali, che si possono rendere necessarie in casi particolari.

A titolo puramente esemplificativo, tra le condizioni generali si citano quelle riferite alla tutela della proprietà intellettuale, mentre tra quelle specifiche si citano le modalità di accesso al sito dove effettuare l’ispezione oppure l'impegno del Cliente, anche in rappresentanza dell'Utente, ad accogliere gli Ispettori dell'Organismo di Accreditamento ACCREDIA ed i Funzionari della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quando questi devono affiancare gli Addetti della D.M.E. ai fini dell'accreditamento della D.M.E. come Organismo di Ispezione di Tipo C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

Al riguardo, è cura del Responsabile Commerciale, con il supporto Responsabile Tecnico, formalizzare tali condizioni di volta in volta nell'Offerta Tecnico-Economica oppure rimandare ad altri documenti, avendo cura che gli stessi siano debitamente citati nell'Offerta stessa e che siano effettivamente posseduti e conosciuti dal Cliente o più in generale dal titolare del dispositivo.

11.2. Formalizzazione rapporto contrattuale

Richiesta di preventivo per il servizio di verifica in impianto su sistemi di misura di energia elettrica attiva in ambito fiscale e verifiche in laboratorio antecedenti l’installazione.
Il Cliente che intende richiedere il servizio di verifica in impianto su sistemi di misura di energia elettrica attiva in ambito fiscale e di verifica in laboratorio effettua formale richiesta di preventivo all’ufficio commerciale della D.M.E.

L’ufficio commerciale con il supporto del Responsabile Tecnico prende in carico la richiesta di offerta e prepara il preventivo. La correttezza delle informazioni contenute nell’offerta formulata viene riesaminata dal Responsabile Commerciale con il supporto del Responsabile Tecnico e viene verificato che siano assicurate anche le condizioni di indipendenza, imparzialità ed integrità.

Qualora non fosse possibile assicurare tali condizioni, il Responsabile Tecnico comunica al Responsabile Commerciale l'impossibilità di effettuare l'attività di verificazione richiesta, affinché questi ne dia formale comunicazione al Cliente, ringraziandolo per aver interpellato la D.M.E.

Formulazione Offerta Tecnico-Economica
In caso di riesame positivo e laddove non vi fossero condizioni ostative alla fattibilità, con particolare attenzione ai requisiti di indipendenza, imparzialità ed integrità, il Responsabile Commerciale provvede a formulare una specifica Offerta Tecnico-Economica che, a partire dalle condizioni contrattuali riservate al Cliente, stabilisce il costo complessivo tenendo conto della quantità di dispositivi da sottoporre a verifica in impianto e/o verifica in laboratorio e degli eventuali costi di trasferta.

L'Offerta Tecnico-Economica prima di essere inoltrata al Cliente viene riesaminata dal Responsabile Commerciale e con il supporto dal Responsabile Tecnico che si accertano che i requisiti in essa stabiliti siano completi, chiari e privi di ambiguità e che la D.M.E. sia in grado di rispettarli, qualora il Cliente dovesse accettarli.

Conferma d'Ordine e Apertura Commessa
Ai fini della definitiva formalizzazione del rapporto contrattale, il Cliente:
1. può restituire
l'Offerta Tecnico-Economica debitamente ed integralmente accettata, oppure può inoltrare un Ordine di Acquisto o documento equivalente che richiami integralmente i contenuti dell'Offerta Tecnico-Economica ricevuta, senza apportare alcuna modifica;
2. può restituire
l'Offerta Tecnico-Economica sottoscritta, ma con modifiche, oppure può inoltrare un Ordine di Acquisto o documento equivalente che pur richiamando i contenuti dell'Offerta Tecnico-Economica ricevuta ne apporta modifiche.


Conseguentemente, il Responsabile Commerciale, con il supporto del Responsabile:
1. nel caso 1, provvede ad inoltrare al Cliente debita Conferma d'Ordine, citando gli estremi dell'Offerta Tecnico-Economica e/o dell'Ordine di Acquisto o documento equivalente del Cliente, e procede all'apertura della commessa fornendo al Responsabile Tecnico gli elementi di sua competenza;
2. nel caso 2, provvede a riesaminare le modiche apportate dal Cliente, e:
a. nel caso tali modifiche, verificandone la fattibilità, siano accettabili, provvede ad inoltrare al Cliente debita Conferma d'Ordine, con il recepimento delle modifiche apportate dal Cliente, e procede all'apertura della commessa fornendo al Responsabile Tecnico gli elementi di sua competenza;
b. nel caso tali modifiche non siano fattibili e/o accettabili, interagisce con il Cliente per pervenire ad una soluzione fattibile e di reciproca soddisfazione, cui fa seguito debita Conferma d'Ordine, con il recepimento delle eventuali modifiche concordate con il Cliente, e, solo dopo debita accettazione da parte del Cliente della Conferma d'Ordine, procede all'apertura della commessa fornendo al Responsabile Tecnico gli elementi di sua competenza;
c. nel caso tali modifiche non siano fattibili e/o accettabili, e a seguito di interazione con il Cliente non sia possibile pervenire ad una soluzione fattibile e di reciproca soddisfazione, comunica al Cliente l'impossibilità di accettare le condizioni stabilite dal Cliente stesso, ringraziandolo per aver interpellato la D.M.E.

Al riguardo, nel caso intervengano modifiche ai requisiti contrattuali alle attività di verifica, indipendentemente da chi le formula e come, è cura del Responsabile Commerciale con il supporto del Responsabile Tecnico riesaminarle, verificando che i requisiti contrattuali modificati siano completi, chiari e privi di ambiguità e che la D.M.E. sia in grado di rispettarli, qualora dovessero essere contrattualmente sottoscritti dal Cliente e dalla stessa D.M.E.

Gara di Appalto Pubblica
Qualora ai fini della stipula del contratto relativo ai servizi di verifica di sistemi di misura in impianto di energia elettrica attiva in ambito fiscale e di verifiche in laboratorio antecedenti l’installazione il Cliente proceda attraverso gara di appalto pubblica, è cura del Responsabile Commerciale con il supporto del Responsabile Tecnico analizzare il Bando di Gara, il Capitolato di Appalto e tutta l'ulteriore documentazione allo scopo predisposta dal Cliente.

Laddove sia prevista una fase di prequalifica, è cura del Responsabile Commerciale provvedere alla necessaria documentazione amministrativa e tecnica e a consegnarla al Cliente nei modi e nei tempi da questi previsti nel Bando di Gara.

Il Responsabile Commerciale provvede quindi con il supporto delle Competenze Specialistiche interessate a riesaminare i requisiti sia di natura amministrativa, sia di natura tecnica allo scopo stabiliti dal Cliente in tale documentazione.

In particolare, prima che si proceda con le ulteriori attività necessarie per la partecipazione alla gara di appalto, il Responsabile Tecnico verifica che siano assicurate le condizioni di indipendenza, imparzialità ed integrità.
Qualora non fosse possibile assicurare tali condizioni, il Responsabile Tecnico comunica al Responsabile Commerciale l'impossibilità di effettuare l'attività di verificazione oggetto della gara di appalto.

Nel caso di requisiti incompleti, ambigui o in conflitto tra loro, è cura del Responsabile Commerciale interagire con il Cliente, secondo le modalità da questi stabilite in accordo al Codice degli Appalti Pubblici, in modo da determinare al meglio i requisiti riferiti all'oggetto della gara e al servizio richiesto.

Determinati in maniera completa e chiara i requisiti della gara di appalto e verificata l'assenza di requisiti in conflitto tra loro, il Responsabile Commerciale coordina le Funzioni interessate affinché venga predisposta la documentazione richiesta dal Bando di Gara nei modi e nei tempi stabiliti. Al riguardo, gli aspetti di natura economica, come eventuale margine di ribasso, piuttosto che il prezzo complessivo proposto, sono stabiliti dal Legale Rappresentante della D.M.E.

In caso di aggiudicazione della gara di appalto, il Legale Rappresentante provvede alla stipula del Contratto e a porre in essere tutte le azioni previste per legge, mentre il Responsabile Commerciale procede all'apertura della commessa fornendo al Responsabile Tecnico gli elementi di sua competenza.

Modifiche Contrattuali dopo formalizzazione del Rapporto Contrattuale
Qualora si dovessero rendere necessarie modifiche a requisiti contrattuali, sia che le stesse fossero formulate dal Cliente, sia che le stesse fossero formulate dalla stessa D.M.E., è cura del Responsabile commerciale interagire con il Cliente affinché tali modifiche siano:
- riesaminate per stabilirne la relativa completezza, chiarezza ed assenza di aspetti in conflitto tra loro;
- riesaminate ai fini della relativa fattibilità;
- condivise tra le parti;
- emendati i necessari documenti contenenti tali modifiche e, laddove previsto, che gli stessi siano sottoscritti tra il Cliente e la D.M.E.;
- comunicate alle Funzioni interessate attraverso la distribuzione dei documenti allo scopo emendati.

In caso di modifiche che possano avere impatto sull'Utilizzatore del dispositivo da sottoporre a verificazione, è cura del Cliente farsi carico di comunicare a questi le modifiche di suo interesse.

11.3. Pianificazione della commessa

All'apertura di una nuova commessa, il Responsabile Commerciale con il supporto del Responsabile Tecnico interagisce con il Cliente per organizzare quanto necessario ai fini della realizzazione delle attività, procedendo alla pianificazione di quanto allo scopo necessario per la gestione, l'esecuzione ed il controllo delle attività previste.

In particolare, al fine di garantire i requisiti di indipendenza, imparzialità ed integrità, è cura del Responsabile Tecnico assegnare le attività di verifica e/o verifica in laboratorio ai Tecnici che assicurano l'effettivo soddisfacimento di tali requisiti. Se nell’ambito della stessa commessa sono presenti entrambi le attività, il Responsabile Tecnico separa le attività di verifica in impianto di sistemi di misura dalle verifiche in laboratorio in sede della D.M.E.

Pertanto, il Responsabile Tecnico assegna ai Tecnici Addetti all’esecuzione delle attività l’incarico fornendo i dati necessari per l’esecuzione dell’attività.
- i dati del Cliente e, laddove disponibili, dell'Utilizzatore del dispositivo;
- i dati dei dispositivi da verificare, con tutte le informazioni necessarie alla loro completa identificazione;
- il sito dove effettuare le verifiche;
- le tempistiche contrattuali da rispettare.

Nella pianificazione della commessa, al fine di assicurare il regolare e corretto svolgimento delle attività, il Responsabile Tecnico provvede a rendere disponibili gli strumenti misura in perfetto stato di funzionamento e taratura.

Tutte le attività di verifica in impianto di sistemi di misura di energia elettrica attiva in ambito fiscale e di verifica in laboratorio antecedente l’installazione sono effettuate da titolari o da dipendenti della D.M.E. che operano per queste attività esclusivamente per la stessa con attrezzature di proprietà esclusiva della D.M.E.

11.4. Realizzazione della commessa

Comunicata la pianificazione al tecnico incaricato, lo stesso prima di effettuare l’attività, verifica ulteriormente se vi siano le condizioni che assicurano la sua indipendenza, imparzialità ed integrità, caso contrario provvede a darne tempestiva comunicazione al Responsabile Tecnico.

Al termine delle attività ispettive il Tecnico incaricato non rilascia al Cliente il Rapporto di Verifica Fiscale. Il Rapporto di Verifica Fiscale viene predisposto nella sede della D.M.E. sulla base della documentazione tecnica rilevata dall’incaricato Tecnico e viene riesaminato dal Responsabile Tecnico prima della trasmissione al Cliente.
Per ogni verifica in impianto su sistemi di misura dell’energia elettrica attiva in ambito fiscale viene emesso un Rapporto di Verifica Fiscale.

Il Rapporto di Verifica Fiscale viene trasmesso dalla D.M.E. al Cliente o all’Utilizzatore che ha la responsabilità di trasmetterlo all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente per territorio.

Alla ricezione del Rapporto di Verifica Fiscale l’Ufficio delle Dogane valuta le informazioni contenute rispetto alle relative specifiche fiscali richieste e ne valuta la congruità.

11.5. Esecuzione attività di verifica in impianto di sistemi di misura dell’energia elettrica attiva in ambito fiscale e verifica in laboratorio

Le attività di verifica in impianto di sistemi di misura dell’energia elettrica attiva in ambito fiscale e le verifiche in laboratorio sono effettuate dai Tecnici allo scopo assegnati secondo specifiche di riferimento relative alle tipologie di dispositivi da verificare e secondo le regole definite dalla Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23/D del prot.145251 del 29/12/2015 Allegato 1 e Allegato 2 “Coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei sistemi di misura per i fini fiscali alla luce della guida CEI 13-71”.

Attività di verifica in impianto di sistemi di misura dell’energia elettrica attiva in ambito fiscale

Tale attività viene effettuata in accordo con la Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23/D del prot.145251 del 29/12/2015 e nello specifico dell’Allegato 2 e sulla base della Istruzione Operativa IO_01_ DME viene sviluppata in nelle seguenti fasi principali:
- Identificazione ed annotazione delle caratteristiche metrologiche del contatore e degli eventuali trasformatori di misura.
- Verifica preliminare del sistema di misura.
- Verifica della corretta inserzione del sistema di misura.
- Verifica dell’errore del contatore o del sistema di misura.
- Controllo della corretta integrazione del numeratore.
- Suggellamento.
- Rilievo di immagini fotografiche o riprese filmate volte ad evidenziare le modalità di inserzione del contatore campione utilizzato e collegato al sistema di misura oggetto della verifica e ad evidenziare la posizione dei sigilli apposti al termine della verifica.
- Redazione del rapporto di verifica fiscale

Qualora in una delle prime fasi il sistema di misura (contatore e/o trasformatori di misura) o il singolo componente dovesse presentare danni e/o anomalie che ne pregiudicano il corretto funzionamento e la relativa conformità alle normative applicabili, esso dovrà essere sottoposto ad intervento di ripristino da parte del Cliente della corretta inserzione e/o riparazione. In tal caso, il Tecnico incaricato provvede ad identificarlo come sistema di misura in attesa di ripristino della corretta inserzione e/o riparazione, esplicitando il danno e/o l'anomalia riscontrata compilando sul verbale di mancata verifica.

Verifica in laboratorio di contatori di energia elettrica attiva antecedente l’installazione

Tale attività viene effettuata in accordo con la Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23/D del prot.145251 del 29/12/2015 e nello specifico dell’Allegato 1 e sulla base della Istruzione Operativa IO_02_ D.M.E. viene sviluppata in nelle seguenti fasi principali:
- Identificazione controllo integrità ed annotazione delle caratteristiche metrologiche del contatore.
- Verifica dell’errore del contatore.
- Prova di marcia a vuoto, dell’avviamento e la corretta integrazione del numeratore.
- Redazione del rapporto di verifica fiscale.


Qualora nella prima fase il contatore dovesse presentare danni e/o anomalie che ne pregiudicano il corretto funzionamento e la relativa conformità alle normative applicabili su di esso non sarà possibile eseguire l’attività di verifica. In tal caso, il Tecnico incaricato provvede ad identificarlo come dispositivo in attesa restituzione al Cliente.

Verifica in laboratorio di trasformatori di corrente (TA) antecedente all’installazione

Tale attività viene effettuata in accordo con la Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23/D del prot.145251 del 29/12/2015 e nello specifico dell’Allegato 1 e sulla base della Istruzione Operativa IO_02_DME e si sviluppata in queste 4 fasi principali:
- Identificazione controllo integrità ed annotazione delle caratteristiche metrologiche del TA.
- Verifica dell’errore di rapporto e dell’errore d’angolo del TA.
- Redazione del rapporto di verifica fiscale.

Qualora durante una delle prime fasi il TA dovesse presentare danni e/o anomalie che ne pregiudicano il corretto funzionamento e la relativa conformità alle normative applicabili su di esso non sarà possibile eseguire l’attività di verifica. In tal caso, il Tecnico incaricato provvede ad identificarlo come dispositivo in attesa restituzione al Committente.

Verifica in laboratorio di trasformatori di tensione (TV) in BT antecedente all’installazione
Tale attività viene effettuata in accordo con la Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23/D del prot.145251 del 29/12/2015 e nello specifico dell’Allegato 1 e sulla base della Istruzione Operativa IO_02_D.M.E. e si sviluppata in queste 4 fasi principali:
- Identificazione controllo integrità ed annotazione delle caratteristiche metrologiche del TV.
- Verifica dell’errore di rapporto e dell’errore d’angolo del TV.
- Redazione del rapporto di verifica fiscale.

Qualora durante una delle prime fasi il TV dovesse presentare danni e/o anomalie che ne pregiudicano il corretto funzionamento e la relativa conformità alle normative applicabili su di esso non sarà possibile eseguire l’attività di verifica. In tal caso, il Tecnico incaricato provvede ad identificarlo come dispositivo in attesa restituzione al Committente.

Verifica in laboratorio di trasformatori di tensione (TV) in MT antecedente all’installazione
Tale attività viene effettuata in accordo con la Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23/D del prot.145251 del 29/12/2015 e nello specifico dell’Allegato 1 e sulla base della Istruzione Operativa IO_02_D.M.E. e si sviluppata in queste 4 fasi principali:
- Identificazione controllo integrità ed annotazione delle caratteristiche metrologiche del TV.
- Verifica dell’errore di rapporto e dell’errore d’angolo del TV.
- Redazione del rapporto di verifica fiscale.

Qualora durante una delle prime fasi il TV dovesse presentare danni e/o anomalie che ne pregiudicano il corretto funzionamento e la relativa conformità alle normative applicabili su di esso non sarà possibile eseguire l’attività di verifica. In tal caso, il Tecnico incaricato provvede ad identificarlo come dispositivo in attesa restituzione al Committente.

11.7. Chiusura commesse e fatturazione

A chiusura delle commesse di lavoro in impianto e/o in laboratorio, è cura del Responsabile Tecnico della D.M.E. con il supporto dell’ufficio commerciale raccoglie tutta la documentazione necessaria per la commessa, ossia:
- Ordinativi del Cliente;
- Registrazioni attività ispettiva; modulo raccolta dati (brogliaccio) e/o verbale mancato intervento e documentazione fotografica.
- Rapporti di verifica fiscale (RVF).

Per le verifiche in laboratorio sono altresì archiviate gli eventuali documenti legati al trasporto del dispositivo.

Per tutti le attività sia di verifica sui sistemi di misura in impianto sia di verifica in laboratorio, il Responsabile Tecnico della D.M.E. provvede a riesaminare ed approvare tutta la documentazione a corredo del dispositivo tramite l’apposizione della firma sul Rapporto di Verifica Fiscale RVF.

Infine, il Responsabile Tecnico della D.M.E. fornisce al Responsabile Commerciale e al Responsabile Amministrativo gli elementi di propria competenza per provvedere alla fatturazione delle prestazioni effettuate.

11.8. Sigilli Utilizzati

Per i suggelli il Responsabile Tecnico garantisce che il tecnico che ha effettuato l’intervento applichi un suggello che identifichi il tecnico e l’azienda che ha eseguito l’attività.

11.9. Dossier Tecnico

È la raccolta di tutti i documenti tecnici cartacei e/o elettronici riferiti ad dispositivo, sia in versione originale, sia come riproduzione totale o parziale dell'originale. Tali documenti possono essere:
- Brogliaccio e/o mancato intervento;
- Documentazione fotografica;
- Rapporto di verifica fiscale RVF.

12. Trasmissione Rapporto di Verifica Fiscale RVF

Il Rapporto di Verifica Fiscale RVF viene emesso dalla D.M.E. entro 5 giorni dalla data di effettuazione della ispezione in impianto o della verifica preliminare della sede della D.M.E., e trasmesso al Cliente o all’Utilizzatore secondo le modalità definite nell’accordo contrattuale.

Il Cliente o l’Utilizzatore ha la responsabilità di trasmettere il Rapporto di Verifica Fiscale RVF all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente per territorio nei tempi e nelle modalità previste dalla Agenzia delle Dogane onde evitare eventuali sanzioni.

13. Reclami

In qualsiasi momento il Cliente o più in generale il Titolare del dispositivo può esercitare la propria insoddisfazione, reclamando nei modi che ritiene opportuno su qualsiasi aspetto relativo al servizio o quanto altro indicato nel presente Regolamento.
In aggiunta, la D.M.E. consente a chiunque di formulare reclami sul proprio operato.

Tuttavia, per consentire alla D.M.E. di poter agire efficacemente nella gestione del reclamo, il Reclamante viene invitato a formalizzare sempre quanto oggetto del reclamo, circostanziando il più possibile i fatti, in modo da fornire alla stessa D.M.E. gli elementi per un attento ed adeguato riesame della situazione e stabilire le azioni più efficaci, nell'ottica di un efficace orientamento al Cliente o al Mercato, ai fini del reciproco beneficio.

Le segnalazioni devono quindi essere sempre formalizzate per iscritto, a mezzo posta (anche elettronica) o fax, anche quando anticipate per le vie brevi.

La ricezione del reclamo viene confermata al Reclamante per iscritto dalla D.M.E.

La gestione dei reclami è regolamentata dalla Procedura Gestionale PG.04 "Gestione Azioni Correttive e Preventive, Reclami, Ricorsi e Contenziosi", che prevede la presa in carico delle segnalazioni ricevute da parte del Responsabile della Qualità della D.M.E. che provvede, con il coinvolgimento delle funzioni aziendali interessate, ad effettuare adeguata indagine e, laddove necessario, alla tempestiva attuazione delle azioni del caso.

Tale indagine mira innanzitutto a stabilire se il reclamo è riconducibile ad attività di verifica in impianto o di verifica in laboratorio.

Nel contempo, la D.M.E. si impegna a mantenere informato il Reclamante sugli esiti del reclamo, anche nel caso in cui la segnalazione venga ritenuta priva di fondamento e, come tale, archiviata senza esiti. In particolare, la D.M.E. si impegna a dare avviso ufficiale della fine del processo di trattamento del reclamo.

Comunicazioni di reclami esclusivamente verbali e quindi non formalizzati, così come quelli anonimi non sono presi in considerazione.

Nel caso in cui il reclamo abbia natura tecnico-funzionale, ed attenga a qualche decisione assunta dalla D.M.E. in relazione alle verifiche in impianto e/o in laboratorio, ossia miri a porre in discussione la correttezza delle attività eseguite, il Responsabile Tecnico della D.M.E. provvede alla sospensione delle attività di verifica in essere per il Reclamante, in attesa di una efficace soluzione del caso.

Qualora si rendesse necessario ripetere l’attività, allo scopo di garantire la massima imparzialità di giudizio, il Responsabile Tecnico della D.M.E. affida possibilmente l'attività a Tecnico qualificato diverso da quello precedentemente impiegato.
Il Rappresentante Legale della D.M.E., al fine di assicurare indipendenza, trasparenza e obiettività di giudizio nella valutazione e nella gestione del reclamo, si fa garante nei confronti del Reclamante dell'Imparzialità e dell'Integrità, in qualunque caso, la gestione di reclami non venga trattata da persone che abbiano avuto parte attiva nelle attività contestate o oggetto di reclamo.

La D.M.E. è pienamente responsabile di tutte le decisioni assunte a tutti i livelli del processo di trattamento dei reclami.

14. Ricorsi

In qualsiasi momento il Cliente, l'Utilizzatore del dispositivo può presentare un ricorso avverso alle decisioni assunte dalla D.M.E. su qualsiasi aspetto relativo al servizio o su quanto altro indicato nel presente Regolamento.

La ricezione del ricorso viene confermata al Ricorrente per iscritto dalla D.M.E.

La gestione dei ricorsi è regolamentata dalla Procedura Gestionale PG.04 "Gestione Azioni Correttive e Preventive, Reclami, Ricorsi e Contenziosi", che prevede la presa in carico del ricorso da parte del Legale Rappresentante della D.M.E., con il coinvolgimento delle funzioni aziendali interessate, ad effettuare adeguata indagine e, laddove necessario, alla tempestiva attuazione delle azioni del caso.

La D.M.E. si impegna a mantenere informato il Ricorrente sugli esiti del ricorso. In particolare, la D.M.E. si impegna a dare avviso ufficiale della fine del processo di trattamento del ricorso.

Nel caso in cui il ricorso abbia natura tecnico-funzionale, ed attenga a qualche decisione assunta dalla D.M.E. in relazione alle attività di verifica di sistemi di misura di energia elettrica attiva in impianto e/o verifica in laboratorio, ossia miri a porre in discussione la correttezza delle prove o delle valutazioni eseguite, il Responsabile Tecnico provvede alla sospensione delle attività in essere per il Cliente e/o Utilizzatore del dispositivo, in attesa di una efficace soluzione del caso. Qualora si rendesse necessario ripetere l’attività, allo scopo di garantire la massima imparzialità di giudizio, il Responsabile Tecnico affida possibilmente l'attività a Tecnico qualificato diverso da quello precedentemente impiegato.

Al riguardo, il Legale Rappresentante della D.M.E. si fa garante nei confronti del Cliente e/o dell'Utilizzatore, dell'Autorità competenti e/o interessate, dell'Imparzialità e dell'Integrità e che la gestione del ricorso avvenga assicurando trasparenza e obiettività di giudizio.

Analizzato, il ricorso, il Legale Rappresentante della D.M.E. formalizza a colui che ha formulato il ricorso le risultanze delle indagini e delle valutazioni effettuate e, laddove vi siano le condizioni per ritenere fondato il ricorso stesso, concorda adeguate azioni per la reciproca soddisfazione e per la tutela del Mercato. Caso contrario, il Legale Rappresentante della D.M.E. si impegna a fornire a colui che ha formulato il ricorso la massima collaborazione e tutti gli elementi in base ai quali il ricorso viene ritenuto infondato e quindi respinto, consentendo in tal modo anche di valutare la possibilità e/o l'opportunità di avviare specifico contenzioso legale.

Inoltre, il Legale Rappresentante della D.M.E., si impegna affinché alcuna azione discriminatoria è conseguenza delle indagini e delle decisioni intraprese.

La D.M.E. è pienamente responsabile di tutte le decisioni assunte a tutti i livelli del processo di trattamento dei ricorsi.

15. Contenziosi

La D.M.E. si impegna ad ottemperare agli obblighi espressi nel presente Regolamento, ad eccezione del caso in cui l'impossibilità di adempiere ai propri impegni sia dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze ostative non prevedibili.

La D.M.E. non risponde di alcuna perdita o danno, di qualunque natura, subita da chiunque a causa di omissioni od errori qualsiasi, o in qualunque modo causati durante lo svolgimento dell'attività di verifica di sistemi di misura di energia elettrica
attiva in impianto e/o verifica in laboratorio o di altri servizi ad essa legati, fatta eccezione per il caso in cui tale perdita o danno sia dovuta a negligenza da parte della D.M.E.

Il rapporto contrattuale tra la D.M.E. ed il suo Cliente è regolato dal presente Regolamento e dalla documentazione contrattuale sottoscritta tra le parti.

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

Ciò premesso, la gestione dei contenziosi è regolamentata dalla Procedura Gestionale PG.04 "Gestione Azioni Correttive e Preventive, Reclami, Ricorsi e Contenziosi ", che prevede la presa in carico del contenzioso da parte del Legale Rappresentante della D.M.E. che provvede, con il coinvolgimento delle funzioni aziendali interessate, ad effettuare adeguata indagine e, laddove necessario, alla tempestiva attuazione delle azioni del caso.

16. Obblighi

Vengono di seguito elencati gli obblighi dei soggetti direttamente interessati alle attività di attività di verifica di sistemi di misura di energia elettrica attiva in impianto e/o verifica in laboratorio secondo la Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23/D del prot.145251 del 29/12/2015 “Coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei sistemi di misura per i fini fiscali alla luce della guida CEI 13-71, con l'obiettivo di stabilire in piena armonia le condizioni più favorevoli per tutti, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle reciproche responsabilità.

16.1. Obblighi del Cliente

Il Cliente nel momento in cui affida alla D.M.E. l'incarico di effettuare l’attività di verifica o del presente Regolamento, si impegna a:

1. prendere visione del presente Regolamento;

2. esaminare compiutamente i documenti contrattuali;

3. rendere disponibili i dispositivi da sottoporre ad attività di verifica nei modi e nei tempi stabiliti, corredandoli della documentazione allo scopo prevista;

4. attivarsi in tempo utile per autorizzare e consentire l'accesso al sito e/o impianti su cui effettuare l’attività di verifica, fornendo eventualmente i necessari pass al Personale D.M.E. e, laddove previsto, al Personale ACCREDIA;

5. accogliere il Personale ACCREDIA ai fini delle attività di valutazione che questa esercita sulla D.M.E. ai fini dell'accreditamento come Organismo di Ispezioni di Tipo C;

6. comunicare tempestivamente alla D.M.E. i rischi per la salute e la sicurezza dei siti presso cui effettuare la verifica in impianto, mettendo a disposizione i necessari dispositivi di protezione individuale, qualora fossero di tipo non abituale, sia per il Personale della D.M.E., sia per l'eventuale Personale ACCREDIA;

7. se il sito non è di proprietà del Cliente, farsi carico di interagire con l'Utilizzare stesso per disporre di quanto necessario ai fini delle autorizzazioni all'accesso e della tutela e della salvaguardia per il Personale D.M.E. e dell'eventuale Personale ACCREDIA, nonché ai fini della regolare effettuazione delle attività;

8. non ostacolare in alcun modo le attività di verifica;

9. non esercitare alcuna pressione che possa condizionare l'operato del Personale della D.M.E.;

10. fornire il proprio supporto e contributo a qualsiasi tipo di attività di indagine e di audit che i Rappresentanti della D.M.E. effettuano sull'operato del proprio Personale Tecnico;

11. segnalare qualsiasi comportamento non etico e non professionale del Personale della D.M.E.;

12. onorare le prestazioni fatturate della D.M.E. nei modi e nei tempi contrattualmente stabiliti;

16.2. Obblighi della D.M.E.

La D.M.E., ed il proprio Personale, nel momento in cui accetta l'incarico di effettuare l'attività di verifica di sistemi di misura di energia elettrica attiva in impianto e/o verifica in laboratorio oggetto del presente Regolamento, si impegna a:
1. operare nel rispetto del presente Regolamento;
2. agire con la massima trasparenza, professionalità ed etica;
3. assicurare che le attività di verifica siano effettuate all'insegna dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'integrità;
4. effettuare le attività di verifica nel rispetto dei requisiti contrattuali stabiliti;
5. operare nel pieno rispetto delle prescrizioni comportamentali stabilite per il sito presso cui effettuare la verifica del
Cliente e/o dell'Utilizzatore, sia ai fini della tutela e della salvaguardia della salute, sia ai fini di comportamenti consoni
al decoro del sito stesso e senza essere indebitamente interferire con il normale svolgimento delle attività del sito stesso;
6. comunicare tempestivamente al Cliente qualsiasi situazione che possa pregiudicare il rispetto dei requisiti contrattuali
e dello stesso presente Regolamento;
7. fornire la massima collaborazione al Personale ACCREDIA durate le attività di valutazione sulla D.M.E. ai fini
dell'accreditamento come Organismo di Ispezioni di Tipo C;
8. mantenere sempre comportamenti che attestino la credibilità e l'affidabilità della D.M.E. a propria tutela e degli stessi
Committenti.

17. Riservatezza

Tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, proprietà intellettuale, brevetti, formule, ecc.) relativi all'attività di attività di verifica di sistemi di misura di energia elettrica attiva in impianto e/o verifica in laboratorio e tutte le relative informazioni di cui il Personale della D.M.E., ivi inclusi gli eventuali Osservatori, viene in possesso nell'ambito delle attività di verifica in impianto e/o verifica in laboratorio ai sensi della Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23/D del prot.145251 del 29/12/2015 “Coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei sistemi di misura per i fini fiscali alla luce della guida CEI 13-71”, sono considerati riservati e, come tali, tutelati da indebita diffusione.

Tutto il Personale della D.M.E. coinvolto nelle attività di verifica di sistemi di misura di energia elettrica attiva in impianto e/o verifica in laboratorio ai sensi della Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23/D del prot.145251 del 29/12/2015 “Coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei sistemi di misura per i fini fiscali alla luce della guida CEI 13-71”, sottoscrive l'impegno alla riservatezza ed al mantenimento del segreto professionale in relazione a qualunque documento od informazione venuta loro in possesso nell'espletamento delle proprie funzioni.

L'accesso e la consultazione della documentazione del Cliente e/o Utilizzatore, nonché dei rapporti e di qualunque altra evidenza dell'attività di verifica (risultati di prove, contratti, ecc.) è riservato alle Funzioni della D.M.E. coinvolte in tali attività, al Cliente stesso e/o Utilizzatore del dispositivo, e alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all'Organismo di Accreditamento ACCREDIA e alle Autorità competenti e/o interessate. Qualunque altro accesso, ad eccezione di quelli connessi all'ottemperanza ad obblighi di legge, è sottoposto a comunicazione ed autorizzazione da parte del Cliente.

I dati sensibili relativi alle organizzazioni Committenti ed ai soggetti sottoposti ad ispezione sono, in ogni caso, trattati in ottemperanza agli obblighi di legge.

18. Clausola di accettazione

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dei rapporti contrattuali tra la D.M.E. e il Cliente richiedente la realizzazione delle attività di verifica di sistemi di misura di energia elettrica attiva in impianto e/o verifica in laboratorio dei propri dispositivi in conformità della Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23/D del prot.145251 del 29/12/2015 “Coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei sistemi di misura per i fini fiscali alla luce della guida CEI 13-71”.

Tramite la presa visione richiamata sui documenti contrattuali il Cliente dichiara ed accetta tutte le clausole stabilite nel presente Regolamento, nonché nelle norme, circolari, guide e documenti di riferimento esplicitamente citati nel Regolamento stesso al precedente paragrafo 7.

Il presento regolamento viene reso disponibile a quanti interessati ai servizi di verifica oggetto del presente Regolamento o su esplicita richiesta dell'interessato stesso oppure nell'area dedicata del sito aziendale D.M.E.

 

 

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